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Foglio Informativo

Servizio di mediazione creditizia prestato da Giza Mediazione Creditizia S.r.l.

Il presente Foglio informativo è redatto in conformità alle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate con Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, nonché al Titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario.

1. Informazioni sul Mediatore Creditizio

Giza Mediazione Creditizia S.r.l. è una società iscritta nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM al n. M680.

Dati identificativi del Mediatore: sede legale in Milano, Via Filippo Juvara n. 26, C.F. e P. IVA 14666650966, PEC gizamediazione@pec.it, sito internet https://debto.it.

Per reclami relativi al rapporto di mediazione creditizia è disponibile l’indirizzo reclami@debto.it. Per richieste privacy è disponibile l’indirizzo privacy@debto.it.

L’iscrizione nell’Elenco OAM è verificabile sul sito dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Nel presente documento Giza Mediazione Creditizia S.r.l. è indicata anche come “GMC” o “Mediatore”.

2. Che cos’è la mediazione creditizia

La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza strumentale, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

GMC svolge l’attività nei limiti previsti dalla normativa applicabile, senza poteri di rappresentanza generale del Cliente e senza poteri decisionali in merito alla concessione del finanziamento.

La decisione di approvare, rifiutare, modificare, erogare o non erogare il finanziamento spetta esclusivamente al soggetto finanziatore.

3. Caratteristiche principali del servizio offerto da GMC

Il servizio di mediazione creditizia può comprendere, nei limiti della normativa applicabile:

  • raccolta delle esigenze del Cliente;
  • acquisizione di dati, documenti, dichiarazioni e consensi necessari alla gestione della pratica;
  • analisi preliminare della situazione reddituale e debitoria dichiarata o documentata dal Cliente, senza decisione sul merito creditizio;
  • verifica di completezza della pratica e predisposizione del fascicolo;
  • individuazione di uno o più soggetti finanziatori potenzialmente compatibili con la richiesta;
  • trasmissione della richiesta e della documentazione al soggetto finanziatore, secondo le modalità concordate;
  • assistenza operativa fino all’esito della richiesta o all’eventuale conclusione del contratto di finanziamento tra Cliente e soggetto finanziatore.

Per i soli finanziamenti destinati, in tutto o in parte, al consolidamento di debiti preesistenti, GMC può supportare il Cliente nella richiesta e raccolta dei conteggi estintivi, solo previa delega specifica, limitata e revocabile.

Il servizio può essere prestato tramite canali digitali, piattaforma informatica, strumenti di comunicazione a distanza e supporti automatizzati di natura tecnica e operativa. Eventuali fornitori tecnici operano a supporto di GMC e non assumono il ruolo di mediatore creditizio.

4. Tipologie di finanziamento

GMC può assistere il Cliente nella valutazione, richiesta ed eventuale conclusione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tecnica ammessa dalla normativa applicabile e dai criteri dei soggetti finanziatori.

Il finanziamento richiesto può avere, a titolo esemplificativo, finalità di consolidamento di debiti preesistenti, sostituzione o rifinanziamento di rapporti di credito in essere, liquidità, acquisto di beni o servizi, ristrutturazione o altra finalità ammessa dai criteri del soggetto finanziatore.

Per finanziamento di consolidamento si intende un finanziamento destinato, in tutto o in parte, all’estinzione anticipata, al rimborso o alla sostituzione di una o più linee di debito preesistenti del Cliente.

5. Finanziatori partner e criteri di instradamento

GMC può operare con uno o più soggetti finanziatori con cui intrattiene o potrà intrattenere rapporti di collaborazione, convenzione o interlocuzione.

La possibile individuazione del soggetto finanziatore tiene conto, tra l’altro, delle caratteristiche della richiesta, delle informazioni e dei documenti forniti dal Cliente, dell’importo richiesto, della finalità del finanziamento, della completezza documentale, dei criteri e delle politiche creditizie comunicati o applicati dai finanziatori, della ragionevole lavorabilità della pratica e delle modalità operative disponibili.

GMC non è tenuta a ricercare tutte le offerte presenti sul mercato e non garantisce che il finanziamento eventualmente proposto sia il migliore in assoluto o il più conveniente tra tutti quelli astrattamente disponibili.

GMC svolge l’attività secondo correttezza e trasparenza e non deve orientare il Cliente verso un soggetto finanziatore esclusivamente in ragione del maggiore compenso riconosciuto a GMC.

6. Condizioni economiche del servizio di mediazione

Costo diretto a carico del Cliente per il servizio di mediazione creditizia prestato da GMC: euro 0,00.

Il Cliente non deve corrispondere a GMC provvigioni, commissioni, spese, penali o rimborsi per il servizio di mediazione disciplinato dal Contratto di mediazione creditizia.

GMC può percepire dal soggetto finanziatore un compenso, una commissione o una fee secondo le convenzioni tempo per tempo applicabili.

Ove previsto dalla normativa applicabile o dalla documentazione del soggetto finanziatore, il compenso riconosciuto a GMC potrà essere indicato, considerato o riflesso nella documentazione precontrattuale e contrattuale del finanziamento, inclusi SECCI, documento di sintesi del finanziamento, TAEG, TEG o altra informativa predisposta dal soggetto finanziatore.

La mancanza di un pagamento diretto a GMC non esclude che il costo della distribuzione o della mediazione possa incidere, secondo le regole proprie del soggetto finanziatore, sulle condizioni economiche complessive del finanziamento. La documentazione del soggetto finanziatore prevale per la descrizione dei costi, delle condizioni economiche e della disciplina del finanziamento.

7. Spese, costi e divieti di pagamento a GMC

Il Cliente non deve effettuare pagamenti a GMC per il servizio di mediazione.

Restano possibili, se previsti dal soggetto finanziatore o da soggetti terzi e indicati nella relativa documentazione, costi connessi al finanziamento o alla pratica, quali spese di istruttoria, imposte, costi di firma o identificazione, eventuali premi assicurativi connessi al finanziamento, costi notarili ove applicabili, costi tecnici o documentali richiesti da terzi ed eventuali oneri connessi all’estinzione anticipata di debiti preesistenti.

Tali costi, se presenti, non sono richiesti da GMC in proprio e devono risultare dalla documentazione del soggetto finanziatore o del soggetto che li applica.

È vietato consegnare a GMC, ai suoi dipendenti, collaboratori, incaricati o terzi denaro contante, assegni, titoli di credito, carte, credenziali bancarie, codici dispositivi o mezzi di pagamento di qualsiasi tipo.

8. Che cosa GMC non fa

Il servizio di GMC non comprende:

  • concessione o erogazione di finanziamenti;
  • decisione sul merito creditizio del Cliente;
  • garanzia di approvazione, erogazione, riduzione della rata, riduzione del costo complessivo del credito, risparmio finale o sostenibilità futura del Cliente;
  • garanzia di estinzione effettiva dei debiti preesistenti;
  • consulenza finanziaria indipendente, gestione patrimoniale, consulenza legale, fiscale o assicurativa e intermediazione assicurativa;
  • recupero crediti, saldo e stralcio, gestione di contenziosi con creditori originari o rinegoziazione di debiti preesistenti;
  • incasso o pagamento di somme, attività di pagamento, trasferimento di fondi o operazioni su conti, carte, home banking o app bancarie del Cliente;
  • servicing post-erogazione.

9. Obblighi del Cliente e presidi antiriciclaggio

Il Cliente deve fornire a GMC dati, informazioni e documenti autentici, veritieri, completi, aggiornati e non fuorvianti, nonché comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti intervenute dopo la sottoscrizione del Contratto di mediazione creditizia.

L’efficacia del Contratto di mediazione creditizia è subordinata alla possibilità per GMC di adempiere agli obblighi di identificazione, adeguata verifica ove applicabile, conservazione, controllo e ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente.

Il Cliente deve collaborare con GMC ai fini dell’identificazione, dell’adeguata verifica, della verifica dello scopo dell’operazione, dei controlli relativi allo status di persona politicamente esposta e di ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo applicabile.

GMC può richiedere al Cliente la compilazione o sottoscrizione di un modulo di identificazione e dichiarazioni AML, anche in formato digitale. GMC non invia la pratica al soggetto finanziatore se non sono disponibili le informazioni e le evidenze minime richieste per il presidio AML applicabile alla pratica.

GMC può sospendere, non avviare, non proseguire o interrompere l’incarico qualora non sia possibile adempiere agli obblighi antiriciclaggio, qualora emergano incongruenze non chiarite, impossibilità di identificazione, documentazione inidonea, dichiarazioni non veritiere, sospetti o ulteriori elementi ostativi.

Il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti da dati falsi, incompleti, non aggiornati, documenti contraffatti, reticenze o condotte abusive.

10. Strumenti digitali, sottoscrizione e supporto durevole

GMC può utilizzare strumenti digitali, automatizzati o di supporto tecnico per raccogliere, organizzare ed estrarre dati, leggere tecnicamente documenti, verificare la completezza delle informazioni, strutturare il profilo dichiarato dal Cliente e supportare l’individuazione dei passaggi operativi successivi.

Tali strumenti hanno funzione di supporto tecnico, documentale e operativo all’attività di mediazione creditizia svolta da GMC. Non comportano, di per sé, alcuna decisione vincolante sulla concessione del finanziamento, non costituiscono approvazione della richiesta e non sostituiscono la valutazione autonoma del soggetto finanziatore.

Il Contratto di mediazione creditizia può essere concluso anche mediante modalità digitale idonea, inclusa accettazione tramite apposita casella, firma elettronica o altro processo tracciabile adottato da GMC. Il processo deve consentire di ricostruire identità dell’utente, pratica, versione dei documenti, data, ora e principali evidenze tecniche dell’accettazione o firma.

Dopo la sottoscrizione, il Cliente riceve o può scaricare copia del Contratto e dei documenti collegati su supporto durevole, mediante area riservata, e-mail, provider di firma o altro canale idoneo.

GMC mantiene il controllo, la supervisione e la responsabilità dell’attività di mediazione creditizia svolta nei confronti del Cliente. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dall’informativa privacy resa separatamente.

11. Documentazione precontrattuale e contrattuale del finanziamento

Prima dell’eventuale conclusione del contratto di finanziamento, il Cliente riceverà dal soggetto finanziatore la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa applicabile, tra cui, ove dovuti, SECCI, condizioni economiche, informazioni su TAEG e TEG, costi, garanzie, eventuali assicurazioni e recesso dal finanziamento.

GMC può assistere il Cliente nella raccolta, trasmissione e organizzazione della documentazione, ma non sostituisce il soggetto finanziatore negli obblighi informativi propri di quest’ultimo.

In caso di difformità tra simulazioni, stime o informazioni operative fornite da GMC e documentazione precontrattuale o contrattuale del soggetto finanziatore, prevale la documentazione del soggetto finanziatore per condizioni economiche, approvazione, erogazione e disciplina del finanziamento.

12. Durata, recesso e cessazione dell’incarico

La durata del Contratto di mediazione creditizia è indicata nel Contratto e nel Documento di sintesi sottoscritti o accettati dal Cliente. Il Contratto ha durata di 180 giorni dalla data di sottoscrizione e completamento delle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, salvo recesso, cessazione anticipata, impossibilità di prosecuzione o chiusura della pratica.

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso liberamente e in ogni momento, senza penali verso GMC e senza indicare il motivo, mediante comunicazione scritta inviata a GMC ai recapiti indicati nel Contratto, nella Piattaforma o nel presente Foglio informativo.

L’esercizio del recesso non comporta costi a carico del Cliente verso GMC. Restano fermi eventuali rapporti autonomi già instaurati dal Cliente con il soggetto finanziatore o con altri soggetti, secondo le rispettive condizioni.

GMC può interrompere l’incarico qualora la pratica non sia lavorabile, manchino documenti essenziali, il Cliente non collabori, emergano elementi ostativi, non vi siano soggetti finanziatori disponibili, non sia possibile adempiere agli obblighi antiriciclaggio o vi siano motivi legali, regolamentari, tecnici o operativi che impediscano la prosecuzione.

La cessazione dell’incarico non comporta penali a carico del Cliente verso GMC, ferme restando le responsabilità del Cliente in caso di dolo, colpa grave, documentazione falsa, dichiarazioni non veritiere o condotte abusive.

13. Reclami e controversie

Il Cliente può presentare reclamo a GMC mediante comunicazione scritta ai seguenti recapiti: e-mail reclami@debto.it; PEC gizamediazione@pec.it; indirizzo postale Giza Mediazione Creditizia S.r.l., Via Filippo Juvara n. 26, 20129 Milano; eventuale modulo reclami disponibile sul sito o sulla Piattaforma.

Il reclamo deve indicare almeno dati identificativi del Cliente, recapiti, oggetto del reclamo, data del contratto o pratica di riferimento, motivazione, richiesta rivolta a GMC ed eventuale documentazione di supporto.

GMC gestisce i reclami secondo la procedura reclami tempo per tempo vigente, conservando evidenza della ricezione, dell’istruttoria, della risposta e delle azioni correttive eventualmente adottate.

Per le controversie relative esclusivamente al rapporto di mediazione creditizia con GMC, il Cliente prende atto che il mediatore creditizio non è, di regola, soggetto passivo autonomo davanti all’Arbitro Bancario Finanziario per il rapporto di intermediazione creditizia, salvo diversa previsione normativa o interpretativa applicabile tempo per tempo. Il Cliente può ricorrere al giudice ordinario, ferma l’eventuale necessità di esperire il procedimento di mediazione civile quando previsto dalla normativa applicabile.

Eventuali reclami relativi al contratto di finanziamento, alla decisione creditizia, all’erogazione, al TAEG, ai pagamenti, alle condizioni economiche o al comportamento del soggetto finanziatore devono essere presentati al soggetto finanziatore competente, secondo la relativa procedura reclami.

Se il Cliente è consumatore, per ogni controversia relativa al Contratto di mediazione creditizia è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove inderogabile. Negli altri casi, salvo diversa disposizione inderogabile, è competente il Foro di Milano.

14. Documenti collegati e avvertenze finali

Il Cliente deve ricevere o poter scaricare su supporto durevole, prima della sottoscrizione del Contratto di mediazione creditizia e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, almeno il Foglio informativo, il Documento di sintesi, il Contratto di mediazione creditizia, l’informativa privacy, eventuali consensi o autorizzazioni separati, eventuale delega per richiesta dei conteggi estintivi e, quando disponibile e applicabile, la documentazione precontrattuale del soggetto finanziatore.

Il presente Foglio informativo ha natura precontrattuale e generale. Le condizioni specifiche del singolo rapporto sono indicate nel Contratto di mediazione creditizia, nel Documento di sintesi e nella documentazione eventualmente predisposta dal soggetto finanziatore.

In caso di difformità tra il presente Foglio informativo e il Contratto di mediazione creditizia, si applica la previsione più chiara e favorevole al Cliente consumatore, ferme le norme inderogabili di legge e la disciplina propria della documentazione del soggetto finanziatore.