GMC - Contratto di mediazione creditizia - v1.0
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Documento di sintesi
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Mediatore Creditizio | Giza Mediazione Creditizia S.r.l. (“GMC”), con sede legale in Milano, via Filippo Juvara 26, C.F. e P. IVA 14666650966, iscritta nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM al n. M680. |
| Cliente | Il soggetto identificato nel frontespizio, nel percorso digitale e nei dati progressivamente acquisiti da GMC per la gestione della pratica. |
| Servizi | Attività di mediazione creditizia finalizzata alla valutazione, richiesta ed eventuale conclusione di un finanziamento, anche con finalità di consolidamento di debiti preesistenti. |
| Costo diretto per il Cliente | Euro 0,00. Il Cliente non deve corrispondere a GMC provvigioni, commissioni, spese, penali o rimborsi per il servizio disciplinato dal presente Contratto. |
| Compenso da Finanziatore | GMC può percepire dal Finanziatore partner un compenso secondo le convenzioni applicabili. Ove previsto, tale compenso può essere indicato nella documentazione precontrattuale e contrattuale del Finanziamento. |
| Durata | 180 giorni dalla sottoscrizione e completamento delle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, salvo recesso, cessazione anticipata, impossibilità di prosecuzione o chiusura della pratica. |
| Esclusiva | Nessuna esclusiva a favore di GMC, salvo diverso accordo scritto e specifico. |
| Recesso del consumatore | Il Consumatore può recedere in ogni momento liberamente secondo le modalità indicate all’art. 10. |
| Conteggi estintivi | Solo per finanziamenti di consolidamento, GMC può assistere nella richiesta dei conteggi estintivi previa delega separata, limitata e revocabile. |
| Reclami | I reclami possono essere inviati a GMC all’indirizzo e-mail reclami@debto.it, PEC gizamediazione@pec.it o mediante eventuale modulo disponibile sul sito o in piattaforma. |
Il Documento di sintesi costituisce parte integrante del Contratto. In caso di difformità tra Documento di sintesi e clausole contrattuali prevale la previsione più chiara e favorevole al Cliente consumatore, salvo norme inderogabili o diversa validazione legale.
Frontespizio
Tra
Giza Mediazione Creditizia S.r.l., con sede legale in Milano, via Filippo Juvara 26, C.F. e P. IVA 14666650966, iscritta nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM al n. M680, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito “GMC” o “Mediatore Creditizio”;
e
il/la Sig./Sig.ra [●], nato/a a [●] il [●], C.F. [●], residente in [●], indirizzo [●], telefono [●], e-mail [●], come eventualmente integrato dai dati inseriti nel percorso digitale e nel modulo di identificazione, di seguito “Cliente”.
GMC e il Cliente sono congiuntamente le “Parti”.
Premesse
- GMC svolge attività di mediazione creditizia ai sensi dell’art. 128-sexies del TUB, consistente nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Il Cliente intende avvalersi dei servizi di GMC per valutare, richiedere ed eventualmente concludere un finanziamento presso un soggetto finanziatore abilitato, anche con finalità di consolidamento di debiti preesistenti. I servizi resi da GMC sono effettuati a titolo gratuito per il Cliente.
- Il servizio può essere prestato anche mediante canali digitali, area riservata, strumenti informatici, comunicazioni a distanza e fornitori tecnici che operano a supporto di GMC, senza che tali soggetti assumano il ruolo di mediatore creditizio o siano parte del presente Contratto.
- Prima della conclusione del Contratto, il Cliente ha ricevuto o ha potuto consultare e scaricare il Foglio informativo, il Documento di sintesi, il presente Contratto, l’informativa privacy e gli ulteriori documenti applicabili, secondo il processo digitale tempo per tempo adottato da GMC.
- Le Premesse e il Documento di sintesi costituiscono parte integrante del Contratto.
Articolo 1 - Definizioni essenziali
Per “Finanziamento” si intende qualsiasi finanziamento, prestito, linea di credito o altra forma di credito ammessa dalla normativa applicabile e dai criteri dei soggetti finanziatori.
Per “Finanziamento di consolidamento” si intende il finanziamento destinato, in tutto o in parte, all’estinzione anticipata, al rimborso o alla sostituzione di una o più linee di debito preesistenti del Cliente.
Per “Finanziatore partner” si intende la banca, l’intermediario finanziario o altro soggetto abilitato alla concessione del finanziamento con cui GMC intrattiene o potrà intrattenere rapporti di collaborazione, convenzione o interlocuzione.
Per “Piattaforma” si intendono il sito, l’area riservata, i moduli digitali e gli strumenti informatici utilizzati da GMC per raccogliere, organizzare e gestire dati, documenti, dichiarazioni, consensi, stati pratica e comunicazioni operative.
Articolo 2 - Servizi di mediazione creditizia
Con il presente Contratto il Cliente conferisce a GMC incarico di svolgere attività di mediazione creditizia, comprendente consulenza strumentale e messa in relazione con uno o più finanziatori partner, al fine di valutare, richiedere ed eventualmente concludere un Finanziamento.
Il servizio può comprendere: raccolta delle esigenze del Cliente; acquisizione di dati, documenti, dichiarazioni e consensi; verifica di completezza della pratica; predisposizione del fascicolo; individuazione di finanziatori partner potenzialmente compatibili; trasmissione della richiesta e dei documenti al Finanziatore partner; assistenza operativa fino all’esito della richiesta.
Per i soli Finanziamenti di consolidamento, GMC può assistere il Cliente nella richiesta e raccolta dei conteggi estintivi presso i creditori originari, ove necessario e previa delega separata, limitata e revocabile.
Il presente Contratto non ha ad oggetto consulenza finanziaria indipendente, gestione patrimoniale, consulenza legale, fiscale o assicurativa, recupero crediti, attività di pagamento, incasso, saldo e stralcio, servicing post-erogazione o gestione di contenziosi con creditori originari.
Articolo 3 - Ruolo di GMC, Finanziatore partner e assenza di garanzie
GMC non concede credito, non eroga finanziamenti, non assume decisioni di merito creditizio e non garantisce approvazione, erogazione, riduzione della rata, riduzione del costo complessivo del credito, risparmio finale o sostenibilità futura del Cliente.
La valutazione del merito creditizio, l’approvazione, il diniego, la modifica delle condizioni, l’erogazione e la documentazione del Finanziamento restano di esclusiva competenza del Finanziatore partner.
Eventuali simulazioni, indicazioni operative, pre-valutazioni, instradamenti o output digitali hanno funzione informativa e istruttoria. Non costituiscono offerta vincolante del Finanziatore, delibera creditizia o promessa di risultato.
GMC effettuerà le proprie attività rivolgendosi ai Finanziatori Partner; Pertanto, GMC non è tenuta a ricercare tutte le offerte presenti sul mercato né a garantire l’offerta economicamente più conveniente in assoluto. Resta inteso che GMC opera secondo criteri di correttezza, trasparenza e compatibilità della pratica con i finanziatori partner disponibili.
GMC non deve orientare il Cliente verso un Finanziatore esclusivamente in ragione del maggiore compenso riconosciuto a GMC.
Articolo 4 - Assenza di rappresentanza generale
Il Cliente non attribuisce a GMC poteri generali di rappresentanza. GMC non può sottoscrivere contratti di finanziamento, accettare offerte vincolanti, modificare condizioni contrattuali, riconoscere debiti, rinunciare a diritti, assumere obbligazioni o rendere dichiarazioni negoziali in nome e per conto del Cliente, salvo deleghe specifiche e limitate espressamente sottoscritte.
La delega per eventuali conteggi estintivi non autorizza GMC a effettuare pagamenti, incassi, trasferimenti di fondi, compensazioni, transazioni, piani di rientro, saldo e stralcio, rinegoziazioni, contestazioni o riconoscimenti di debito.
Articolo 5 - Remunerazione, costi e divieti di pagamento
Il Cliente non deve corrispondere a GMC provvigioni, commissioni, spese, penali, rimborsi o altri importi per il servizio di mediazione disciplinato dal presente Contratto.
GMC può percepire dal Finanziatore partner un compenso, una commissione o una fee secondo le convenzioni sottoscritte da GMC con tali soggetti. Ove previsto dalla normativa o dalla documentazione del Finanziatore partner, tale compenso può essere indicato o considerato nella documentazione precontrattuale e contrattuale del finanziamento, inclusi SECCI, documento di sintesi, TAEG, TEG o altra informativa del Finanziatore.
La mancanza di un pagamento diretto a GMC non esclude che il costo della mediazione possa incidere, secondo le regole del Finanziatore partner, sulle condizioni economiche complessive del Finanziamento.
Il Cliente non deve consegnare a GMC, ai suoi collaboratori, partner o terzi denaro contante, assegni, titoli di credito, carte, credenziali bancarie, codici dispositivi o mezzi di pagamento di qualsiasi tipo.
Articolo 6 - Obblighi e dichiarazioni del Cliente
Il Cliente si impegna a fornire a GMC dati, informazioni e documenti autentici, veritieri, completi, aggiornati e non fuorvianti.
Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante intervenuta dopo la sottoscrizione del Contratto, inclusi cambi di residenza, perdita o modifica del lavoro, riduzione del reddito, nuovi debiti, nuove rate, ritardi, insoluti, eventi pregiudizievoli, variazioni sui rapporti da consolidare o revoca di autorizzazioni indispensabili.
Il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti da dati falsi, incompleti, non aggiornati, documenti contraffatti, dichiarazioni non veritiere o reticenze. In tali casi GMC può interrompere l’incarico, conservare evidenza dell’evento e tutelare i propri diritti nei limiti di legge.
Articolo 7 - Documentazione, sottoscrizione digitale e supporto durevole
GMC rende disponibili al Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto, il Foglio informativo, il Documento di sintesi, il Contratto, l’informativa privacy e gli ulteriori documenti applicabili.
Il Contratto può essere concluso anche mediante modalità digitale idonea, inclusa accettazione tramite apposita casella, firma elettronica o altro processo tracciabile adottato da GMC. Il processo deve consentire di ricostruire identità dell’utente, pratica, versione dei documenti, data, ora e principali evidenze tecniche dell’accettazione o firma.
Dopo la sottoscrizione, il Cliente riceve o può scaricare copia del Contratto e dei documenti collegati su supporto durevole, mediante area riservata, e-mail, provider di firma o altro canale idoneo.
L’eventuale utilizzo della Piattaforma e di strumenti digitali supporta la raccolta e gestione della pratica. Tali strumenti non sostituiscono la valutazione del Finanziatore partner e non producono decisioni vincolanti sulla concessione del Finanziamento.
Articolo 8 - Antiriciclaggio, identificazione e astensione
L’efficacia del presente Contratto è subordinata alla possibilità per GMC di adempiere agli obblighi di identificazione, adeguata verifica ove applicabile, conservazione, controllo e ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio di volta in volta vigente.
Il Cliente si impegna a fornire le informazioni, le dichiarazioni e i documenti necessari per l’identificazione, la verifica del profilo, lo scopo della richiesta, lo status PEP, l’eventuale presenza di soggetti ulteriori rilevanti e gli altri controlli previsti dalla normativa o dalle procedure interne di GMC.
GMC può richiedere al Cliente la compilazione o sottoscrizione di un modulo di identificazione e dichiarazioni AML anche in formato digitale. GMC non invia la pratica al Finanziatore partner se non sono disponibili le informazioni e le evidenze minime richieste per il presidio AML applicabile alla pratica.
GMC può non avviare, sospendere, non proseguire o interrompere l’incarico se non è possibile adempiere agli obblighi AML, se emergono incongruenze non chiarite, sospetti, impossibilità di identificazione, documentazione inidonea o ulteriori elementi ostativi. In tali casi GMC può effettuare le comunicazioni o segnalazioni dovute o consentite dalla normativa applicabile.
Articolo 9 - Privacy e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati personali del Cliente è disciplinato dall’informativa privacy di GMC, resa separatamente e disponibile al seguente link: /privacy-policy. Il presente Contratto non sostituisce l’informativa privacy.
Per le finalità di mediazione creditizia, GMC tratta i dati personali del Cliente quale titolare del trattamento. I fornitori tecnici eventualmente coinvolti trattano i dati nei limiti degli accordi applicabili e delle istruzioni ricevute.
Nei limiti delle basi giuridiche applicabili, delle finalità indicate nell’informativa privacy e di quanto necessario per l’esecuzione del Contratto o per obblighi di legge, GMC può comunicare dati, documenti, dichiarazioni e informazioni a finanziatori partner, creditori originari per i soli conteggi estintivi, fornitori tecnici, provider di firma elettronica, provider di identificazione e ulteriori soggetti necessari alla gestione della pratica.
I soggetti destinatari dei dati possono agire, a seconda dei casi, quali titolari autonomi o responsabili del trattamento secondo i relativi accordi e informative privacy. L’elenco dei finanziatori partner e i link alle relative informative privacy, ove applicabili, sono disponibili qui: /privacy-policy#partner-lenders.
Eventuali trattamenti ulteriori non necessari alla mediazione, quali marketing, remarketing, monitoraggio continuativo post-pratica, open banking/PSD2 o servizi ulteriori, sono gestiti secondo basi giuridiche, informative e consensi separati ove necessari.
Articolo 10 - Durata e recesso
Il Contratto ha durata di 180 giorni dalla data di sottoscrizione e completamento delle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, salvo recesso, cessazione anticipata per impossibilità di prosecuzione, chiusura della pratica o diverso termine indicato nel Documento di sintesi o nella documentazione della specifica pratica.
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso liberamente e in ogni momento senza penali e senza indicare il motivo. Il recesso dall’incarico possono essere comunicati mediante PEC o raccomandata A/R agli indirizzi nel seguito indicati:
Giza Mediazione Creditizia Srl
Via Filippo Juvara 26
20129 Milano
PEC: gizamediazione@pec.it
GMC potrà recedere dal Contratto dandone notizia scritta al Cliente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato in frontespizio, qualora accertasse l’assenza sul mercato di una soluzione di Finanziamento offerta dai Finanziatori partner che risponda ai requisiti dettati dal Cliente. Inoltre, GMC avrà diritto di (i) recedere dal presente Contratto, e/o (ii) sospendere o cessare la prestazione del servizio di mediazione in qualsiasi momento e con un preavviso di 5 giorni lavorativi, qualora la pratica non sia lavorabile, manchino documenti essenziali ai fini dell’esecuzione della stessa, il Cliente non collabori, emergano elementi ostativi, non sia possibile per GMC adempiere agli obblighi AML o vi siano motivi legali, regolamentari, tecnici o operativi che impediscano la prosecuzione.
Articolo 11 - Comunicazioni
Le comunicazioni tra GMC e Cliente possono avvenire tramite e-mail, PEC, SMS, telefono, WhatsApp, area riservata, notifiche in Piattaforma o altri canali indicati da GMC, nel rispetto della normativa applicabile e delle preferenze espresse dal Cliente.
Il Cliente è responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei recapiti forniti. Le comunicazioni inviate ai recapiti indicati dal Cliente si presumono ricevute salvo prova contraria o malfunzionamenti noti e documentati.
Articolo 12 - Reclami, ABF e controversie
Il Cliente può presentare reclamo a GMC mediante comunicazione scritta all’indirizzo e-mail reclami@debto.it, PEC gizamediazione@pec.it o mediante eventuale modulo disponibile sul sito o in piattaforma. Il reclamo deve indicare dati identificativi, recapiti, oggetto, pratica di riferimento, motivazione e richiesta rivolta a GMC.
GMC gestisce i reclami secondo la procedura tempo per tempo vigente, conservando evidenza della ricezione, dell’istruttoria, della risposta e delle eventuali azioni correttive.
Per le controversie relative esclusivamente al rapporto di mediazione creditizia con GMC, il Cliente prende atto che il mediatore creditizio non è, di regola, soggetto passivo autonomo davanti all’Arbitro Bancario Finanziario per il rapporto di intermediazione creditizia, salvo diversa previsione normativa o interpretativa applicabile tempo per tempo.
Eventuali reclami relativi al contratto di finanziamento, alla decisione creditizia, all’erogazione, al TAEG, ai pagamenti, alle condizioni economiche o al comportamento del Finanziatore partner devono essere presentati anche o direttamente al Finanziatore competente, secondo la relativa procedura reclami.
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il Cliente è consumatore, per ogni controversia relativa al Contratto è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove inderogabile. Negli altri casi, salvo diversa disposizione inderogabile, è competente il Foro di Milano.
Articolo 13 - Disposizioni finali
Qualsiasi modifica del Contratto deve essere effettuata per iscritto o mediante modalità digitale idonea a garantire identificazione, integrità, tracciabilità e conservazione della modifica.
L’eventuale invalidità, inefficacia o nullità di una clausola non determina l’invalidità dell’intero Contratto, salvo che la clausola sia essenziale.
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il Codice Civile, il TUB, il D.Lgs. 141/2010, il Codice del Consumo, la normativa AML, privacy, trasparenza e ogni altra disciplina applicabile.
Firma / accettazione del Cliente
Data: [●]
Firma o accettazione digitale: [●]
Firma / accettazione GMC
Data: [●]
Firma o accettazione digitale:
[●]